Due soggetti, condannati per rapina in concorso, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la severità del trattamento sanzionatorio. In particolare, il primo imputato ha contestato l'applicazione della recidiva e il diniego delle attenuanti, mentre il secondo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, per negare le circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi negativi prevalenti o l'assenza di elementi positivi. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, confermando integralmente la decisione di condanna emessa nei gradi precedenti.
Continua »