Una promessa di vendita di uno stabilimento balneare si blocca. I compratori, già affittuari, realizzano abusi edilizi. La venditrice nega il consenso alla voltura delle licenze. La Corte di Cassazione interviene sul caso di inadempimento reciproco, stabilendo un principio fondamentale: il giudice non può valutare solo la colpa di una parte. È necessario confrontare i comportamenti di entrambi per decidere quale inadempimento sia stato più grave e determinante nel rompere l'equilibrio del contratto. La sentenza precedente, che aveva dato torto solo alla venditrice ignorando gli abusi edilizi, viene annullata e il processo dovrà essere rifatto.
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