La controversia nasce da un contratto per l'acquisto di un appartamento. Il promissario acquirente lamentava il mancato rilascio di una pertinenza e la mancata consegna di documenti per il mutuo, chiedendo il recesso e il doppio della caparra. I venditori eccepivano l'inadempimento del contratto preliminare da parte dell'acquirente, il quale non aveva comunicato i dati del notaio né ottenuto il mutuo. Sebbene il Tribunale avesse inizialmente dato ragione all'acquirente, la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto, individuando nel comportamento procrastinatorio dell'acquirente la causa principale della mancata vendita. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il giudice deve operare una valutazione comparativa delle condotte per determinare quale inadempimento sia prevalente e determinante per la rottura del contratto.
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