L'Acquirente stipulava un contratto di cessione d'azienda con un'Associazione, impossessandosi dei beni senza pagare il prezzo pattuito. Accusato di furto, veniva assolto in primo grado poiché il giudice qualificava la condotta come semplice inadempimento contrattuale, essendosi la proprietà già trasferita alla firma. Il Pubblico Ministero proponeva appello, poi convertito in ricorso per cassazione, sostenendo che si trattasse di un contratto preliminare e configurando il reato di insolvenza fraudulenta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che l'interpretazione dei contratti spetta al giudice di merito e che, in assenza di vizi logici, la scelta di qualificare il fatto come inadempimento contrattuale di natura esclusivamente civile è corretta e insindacabile in sede di legittimità.
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