La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imputato accusato di furto, minaccia, danneggiamento e sostituzione di persona. Il ricorso si basava esclusivamente sulla contestazione dei criteri per la **determinazione della pena**, nonostante la Corte d'Appello avesse già ridotto la sanzione originaria. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile poiché il giudice di merito ha correttamente applicato l'articolo 133 del codice penale, valutando la gravità dei fatti, i precedenti penali negativi e il parziale risarcimento del danno. La sentenza sottolinea che la discrezionalità del giudice, se motivata logicamente, non è sindacabile in sede di legittimità. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende per la manifesta infondatezza dell'impugnazione.
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