Il Tribunale di Firenze, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a un condannato con due distinte sentenze. Al contempo, il giudice aveva rinviato la decisione sulla richiesta del condannato di unificare i reati sotto il vincolo della continuazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, stabilendo che il giudice dell'esecuzione deve prima valutare l'unificazione dei reati per reato continuato e, solo successivamente, decidere sulla revoca o sul mantenimento della sospensione condizionale della pena. La determinazione della pena unica derivante dalla continuazione rappresenta infatti il presupposto logico e giuridico necessario per calcolare i limiti di legge del beneficio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo esame.
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