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381 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Continuazione dei reati in fase esecutiva: no al ricorso di merito
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Milano il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per unificare le pene di diversi reati commessi. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione del legame temporale e dell'omogeneità delle sue condotte. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione anziché evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, condannandolo anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: no al ricorso se contesta solo il merito
Il Condannato ha richiesto al Tribunale il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta e il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le contestazioni si limitavano a un dissenso sul merito della decisione, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella struttura della motivazione. Di conseguenza, il Condannato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: il no della Cassazione al ricorso generico
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Roma il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta e il soggetto ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente si è limitato a esprimere un dissenso sul merito della decisione senza contestare la logica della motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena dopo anni di silenzio
Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione del reato continuato per reati giudicati con sentenze diverse. La Corte di Appello aveva ritenuto l'istanza inammissibile perché identica a una precedente già rigettata, evidenziando che i reati erano distanti nel tempo e interrotti da un'assoluzione per associazione mafiosa. La Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che, per riconoscere il reato continuato in fase esecutiva, non basta la somiglianza dei reati, ma serve una pianificazione unitaria iniziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: due anni di distanza escludono lo sconto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione fra reati in fase esecutiva per diversi episodi di spaccio di stupefacenti. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza, evidenziando un intervallo temporale di ben due anni tra i diversi episodi criminosi. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata considerazione di elementi quali la precarietà sociale e la somiglianza delle sostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la distanza di due anni tra i fatti dimostra una generica propensione a delinquere e non un unico disegno criminoso preventivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se i crimini sono distanti
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva tra spaccio di stupefacenti, omicidio volontario e associazione a delinquere. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa dell'ampio distacco temporale tra i diversi reati commessi. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione senza criticare la struttura logica della motivazione del giudice di merito. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no al ricalcolo se si contesta il merito
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'Esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse condanne definitive. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che la ridotta distanza temporale tra i fatti non dimostrasse un disegno criminoso unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione e una mancata valutazione globale dei fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione, richiedendo una nuova valutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: no della Cassazione al ricorso generico
Il Condannato ha richiesto al Tribunale il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando una carenza di motivazione sulla vicinanza temporale dei reati e sulla loro omogeneità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella motivazione, superando i limiti del giudizio di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: tra vendetta occasionale e piano di clan
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per un omicidio e un tentato omicidio commessi a breve distanza nel 2007. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, ritenendo i due episodi autonomi e privi di un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, evidenziando che il giudice non ha analizzato adeguatamente le prove fornite dalla difesa. Tali prove dimostravano che entrambi i fatti di sangue rientravano in una precisa strategia di scontro tra clan rivali pianificata a fine 2006. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.
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Continuazione nel reato: la Cassazione boccia i rigetti generici
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione nel reato in sede esecutiva per diversi furti aggravati commessi a breve distanza di tempo nel luglio 2012. Il Tribunale di Velletri, in qualita di Giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta con una motivazione generica, escludendo l'esistenza di un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, evidenziando che il giudice di merito ha omesso di valutare la forte contiguità temporale e tipologica dei reati. La Suprema Corte ha definito la motivazione del rigetto come apparente e ha annullato l'ordinanza, rinviando gli atti al Tribunale per una nuova e piu approfondita valutazione della continuazione nel reato.
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Reato continuato: lo sconto di pena tra calcoli e realtà
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per reati giudicati in due diversi processi definiti con rito abbreviato. Il Giudice dell'esecuzione ha applicato l'aumento per la continuazione calcolando la riduzione di un terzo per il rito speciale sia sulla pena base sia sull'aumento. Il Condannato ha proposto ricorso lamentando un errato calcolo matematico e l'omesso scorporo dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'ordine delle operazioni matematiche non influisce sul risultato finale a causa della proprietà invariantiva dell'addizione. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha correttamente motivato l'entità della pena in base alla gravità del traffico di stupefacenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: no al ricorso se si contesta solo il merito
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione fra reati per unificare le pene di diverse condanne. Il Tribunale ha respinto la richiesta e il soggetto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché il ricorrente si è limitato a esprimere un dissenso di merito sulla decisione del giudice, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella motivazione. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: la Cassazione frena i ricorsi di merito
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati per ottenere una riduzione della pena complessiva. Il Tribunale ha respinto la richiesta e Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le censure sollevate non contestavano la logica della decisione, ma miravano a una inammissibile rivalutazione del merito dei fatti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati in fase esecutiva: negato il ricorso
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per ottenere una riduzione della pena complessiva. La Corte d'Assise d'Appello ha respinto la richiesta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un difetto di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione, esprimendo un semplice dissenso, senza evidenziare reali vizi logici o strutturali della motivazione. Di conseguenza, il ricorso esorbita dai limiti del sindacato di legittimità. Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: no allo sconto se si contesta il merito
Il Condannato ha richiesto al Tribunale il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un difetto di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a contestare il merito della decisione del Tribunale, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici nella struttura della motivazione. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il rigetto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto di pena per condotte abituali
Il Condannato ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari il riconoscimento del reato continuato nella fase di esecuzione della pena per unificare diverse condanne. Il Giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta per genericità e per la mancanza di un unico disegno criminoso, evidenziando una semplice abitualità nel commettere reati. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il ricorrente non ha contestato efficacemente l'assenza di un unico disegno criminoso, limitandosi a critiche generiche. Il Condannato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: no allo sconto se il ricorso è generico
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Aosta il riconoscimento della continuazione fra reati durante la fase di esecuzione della pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando un difetto di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorrente si è limitato a esprimere un dissenso sul merito della decisione, senza sollevare reali critiche alla struttura logica della motivazione. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati in fase esecutiva: no a ricorsi generici
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per ottenere uno sconto di pena. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando genericamente un difetto di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché i motivi presentati erano del tutto generici e privi di un reale confronto con la decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: reati vicini ma senza disegno unitario
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Torino il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per ottenere uno sconto di pena, basandosi sulla vicinanza temporale e geografica dei fatti commessi. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo tali elementi insufficienti a dimostrare un unico disegno criminoso preventivo. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, insistendo sulla somiglianza dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché volto a ridiscutere valutazioni di merito già correttamente affrontate dal giudice precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se c’è solo vizio di data
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati nella fase di esecuzione della pena. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che, nonostante un presunto errore sulla data di un reato (indicata come 2020 anziché 2000), non vi era un unico disegno criminoso. Altri elementi, come le diverse modalità esecutive e la pluralità di complici, dimostravano solo una generica propensione a delinquere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la semplice inclinazione a commettere illeciti in un settore non equivale a una preventiva programmazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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