Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati nella fase di esecuzione della pena. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che, nonostante un presunto errore sulla data di un reato (indicata come 2020 anziché 2000), non vi era un unico disegno criminoso. Altri elementi, come le diverse modalità esecutive e la pluralità di complici, dimostravano solo una generica propensione a delinquere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la semplice inclinazione a commettere illeciti in un settore non equivale a una preventiva programmazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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