Il Pubblico Ministero presentava una richiesta di archiviazione per l'indagata, accusata di truffa aggravata. Il Giudice per le indagini preliminari respingeva la richiesta e ordinava l'iscrizione dell'indagata nel registro delle notizie di reato per un titolo diverso, ossia per indebito utilizzo di carte di credito. Il Pubblico Ministero impugnava il provvedimento ritenendolo anomalo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che il giudice, nel valutare la richiesta di archiviazione, ha il pieno potere di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica e ordinare una nuova iscrizione. Questo potere di controllo non scavalca le competenze dell'accusa, ma assicura il principio di obbligatorietà dell'azione penale, consentendo nuove indagini sul fatto riqualificato.
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