Un imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP, lamentando genericamente un difetto di motivazione del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricordando che l'impugnazione sentenza patteggiamento è limitata per legge a casi tassativi. Secondo l'art. 448 comma 2-bis c.p.p., il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica o illegalità della pena. Poiché il difetto di motivazione non rientra in queste categorie, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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