Un imprenditore, condannato per reati fallimentari a seguito di un accordo di patteggiamento, ha contestato la sentenza. Lamentava che il giudice, pur concedendo le attenuanti generiche come pattuito, non avesse specificato tra le motivazioni l'avvenuto risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito un principio chiaro: l'impugnazione sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici e non per criticare la motivazione del giudice, se la pena finale applicata è esattamente quella concordata tra le parti. La sentenza di patteggiamento, inoltre, non ha effetti in un eventuale giudizio civile per il risarcimento.
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