Un marito e una moglie simulano una separazione consensuale per sottrarre due immobili ai creditori di lui, trasferendoli fittiziamente alla donna. Successivamente, la moglie decide di considerare reale la separazione e ottiene il divorzio. Il marito e il figlio (creditore del padre) avviano cause per accertare la simulazione e revocare i trasferimenti. Dopo il rigetto in primo grado, il figlio propone appello principale e la moglie appello incidentale sulle spese. Il marito propone un'impugnazione incidentale tardiva per far valere la simulazione, ma i giudici d'appello la dichiarano inammissibile perché fuori termine. La Cassazione accoglie il ricorso del marito, stabilendo che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile se l'interesse a impugnare sorge dall'appello incidentale di un'altra parte, rimettendo la decisione alla Corte d'Appello.
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