Il Contribuente ha impugnato un estratto di ruolo e le relative cartelle di pagamento, sostenendo di non averle mai ricevute. Durante il giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate ha effettuato il discarico di tre cartelle, determinando per queste la cessazione della materia del contendere. Per le cartelle rimanenti, la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle notifiche originarie già accertata nei gradi precedenti. Di conseguenza, l'impugnazione estratto di ruolo è stata dichiarata inammissibile, in quanto l'estratto non è autonomamente impugnabile se la cartella sottostante è stata regolarmente notificata. La Corte ha rigettato il ricorso per la parte residua e ha condannato Il Contribuente al pagamento delle spese di lite.
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