Un automobilista ha impugnato il provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dalla Prefettura a seguito di un incidente stradale causato in stato di ebbrezza. In primo grado, il Giudice di Pace aveva annullato la sanzione poiché il reato penale era stato estinto per l'esito positivo della messa alla prova. Il Tribunale, in appello, aveva ribaltato la decisione a favore dell'Amministrazione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato un vizio insanabile: la Prefettura non aveva notificato correttamente il decreto di fissazione dell'udienza d'appello, allegando per errore un verbale relativo a un altro processo. Poiché l'automobilista era rimasto contumace in appello, la nullità non è stata sanata. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'appello improcedibile, annullando la sentenza di secondo grado e confermando la vittoria del cittadino.
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