La Corte di Cassazione chiarisce un punto cruciale sulla procedura civile. In una causa di opposizione a un decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la mediazione obbligatoria spetta al creditore, non al debitore che si oppone. Se il creditore non attiva la procedura, l'opposizione diventa improcedibile e il decreto ingiuntivo viene revocato. La sentenza sottolinea come l'**onere mediazione opposizione decreto ingiuntivo** sia a carico della parte che, in questa fase processuale, assume il ruolo di convenuto (l'originario creditore). Di conseguenza, l'inattività del creditore finisce per avvantaggiare il debitore, portando all'annullamento del provvedimento di pagamento.
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