La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1865/2026, ha chiarito due punti cruciali in materia di imposta di registro. Primo, solo il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo è tenuto al pagamento dell'imposta, escludendo la solidarietà del debitore. Secondo, il termine di decadenza di cinque anni per l'accertamento dell'imposta su un atto non registrato decorre dalla data in cui l'atto doveva essere registrato, e non dal suo successivo deposito in un procedimento giudiziario, poiché tale deposito non costituisce 'caso d'uso'.
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