La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5875/2025, ha chiarito che l'imposta di registro su un decreto ingiuntivo è dovuta in base alla sua natura esecutiva intrinseca, a prescindere dall'effettiva apposizione della formula esecutiva o dalla sua concreta esecuzione. Un accordo stragiudiziale tra le parti, volto a non eseguire il decreto, non è opponibile all'amministrazione finanziaria e non fa venir meno l'obbligo tributario, in quanto l'atto giudiziario rappresenta di per sé una manifestazione di capacità contributiva tassabile.
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