Un avvocato ha chiesto il pagamento dei compensi dell'avvocato per l'attività di difesa svolta a favore di un Comune in alcune cause di lavoro. Il Comune si è opposto, sostenendo che le delibere di affidamento dell'incarico fossero nulle perché prive dell'indicazione della copertura finanziaria e del relativo impegno contabile. Il Tribunale ha dato ragione al professionista, rideterminando il credito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso del Comune inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per gli incarichi di difesa in giudizio, non è necessaria la previa indicazione della spesa specifica, poiché l'onere economico è incerto e le spese vengono imputate a un capitolo generale del bilancio comunale. Il Comune perde la causa e deve pagare le spese legali.
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