Un dipendente bancario è stato licenziato per aver violato le procedure operative interne per favorire terzi. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento a causa del notevole ritardo con cui l'azienda ha contestato i fatti, configurando un'ipotesi di licenziamento per tardiva contestazione. La Suprema Corte ha chiarito che la violazione del principio di immediatezza, derivante dal ritardo ingiustificato del datore di lavoro, lede i canoni di correttezza e buona fede contrattuale. Di conseguenza, non si applica la tutela procedimentale minore, bensì la tutela indennitaria forte prevista dall'articolo 18, quinto comma, dello Statuto dei Lavoratori. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per la rideterminazione del risarcimento dovuto al lavoratore.
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