La Corte di Cassazione ha affrontato il caso della circolazione di un rimorchio non immatricolato durante un trasporto internazionale. Un semirimorchio di proprietà turca, trainato da una motrice austriaca, è stato fermato in Italia perché privo di una propria carta di circolazione, pur avendo una targa ripetitrice. La Corte ha stabilito che la normativa italiana, che impone l'immatricolazione autonoma per i rimorchi sopra i 750 kg, prevale. La Convenzione di Vienna non offre una deroga in questo caso. Di conseguenza, la sanzione pecuniaria e la confisca del veicolo sono state confermate, respingendo i ricorsi sia della società proprietaria che di quella di trasporto.
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