Una società pubblicitaria ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2014 relativo al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità emesso dal concessionario di un Comune. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo due importanti principi. In primo luogo, le maggiorazioni tariffarie dell'imposta comunale sulla pubblicità deliberate dai Comuni prima del giugno 2012 hanno perso efficacia il 31 dicembre 2012; dal 2013 si applicano solo le tariffe base. In secondo luogo, in mancanza di un regolamento per il canone sostitutivo (CIMP), il canone per l'occupazione del suolo pubblico non può essere calcolato sulla superficie pubblicitaria, ma deve basarsi sull'effettiva occupazione fisica del suolo (proiezione a terra). La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per ricalcolare la pretesa fiscale.
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