Un imputato, condannato con rito di patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un errore nel calcolo della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, secondo l'art. 448, co. 2-bis c.p.p., l'impugnazione è consentita solo per vizi specifici (es. volontà dell'imputato, illegalità della pena), escludendo le censure sulla quantificazione della sanzione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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