Conflitto di competenza: quando la restituzione degli atti al GUP è un atto abnorme
La corretta progressione del processo penale è un principio cardine del nostro ordinamento, volto a garantire la ragionevole durata del giudizio. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 11783/2025, chiarisce i confini tra i poteri del Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) e quelli del Giudice del Dibattimento, risolvendo un conflitto di competenza sorto a causa di un’indebita regressione del procedimento. La decisione sottolinea che la correzione di vizi di notifica, una volta iniziata la fase dibattimentale, spetta esclusivamente al giudice del dibattimento, e un suo eventuale rinvio degli atti al GUP costituisce un atto abnorme.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla decisione di un GUP presso il Tribunale di Catania di rinviare a giudizio due imputati per il reato di truffa aggravata. Giunto il procedimento davanti al Tribunale per la fase dibattimentale, il giudice, in sede di atti preliminari, rilevava un’irregolarità nelle notifiche del decreto di rinvio a giudizio agli imputati.
Anziché provvedere direttamente alla rinnovazione delle notifiche, come prassi vorrebbe, il Tribunale ordinava la trasmissione degli atti al GUP che aveva celebrato l’udienza preliminare, affinché fosse quest’ultimo a sanare il vizio. Di fronte a questa restituzione, il GUP sollevava un conflitto di competenza, sostenendo che l’atto del Tribunale fosse ‘abnorme’ e avesse causato una regressione non consentita del procedimento, determinandone di fatto lo stallo.
Il Conflitto di Competenza e i Limiti Funzionali
Il cuore della questione giuridica risiede nella ripartizione delle competenze funzionali tra i diversi giudici che si susseguono nelle fasi processuali. Il GUP, sollevando il conflitto, ha sostenuto che, una volta superata la fase dell’udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio, la sua funzione si è esaurita.
La fase successiva, quella del dibattimento, è di esclusiva pertinenza del Tribunale. Pertanto, ogni attività volta ad assicurare la regolare costituzione delle parti, inclusa la rinnovazione di notifiche nulle o irregolari, rientra nei poteri-doveri del giudice del dibattimento. La decisione del Tribunale di ‘rimandare indietro’ il fascicolo è stata quindi vista come un’abdicazione alle proprie funzioni, che ha generato una paralisi processuale inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la tesi del GUP, risolvendo il conflitto di competenza e dichiarando la competenza del Tribunale di Catania. I giudici di legittimità hanno qualificato l’ordinanza del Tribunale come un atto abnorme.
L’abnormità, spiega la Corte, non risiede nella dichiarazione di nullità della notifica, atto che rientra pienamente nei poteri del giudice del dibattimento. Risiede, invece, nell’aver demandato la rinnovazione della notifica al GUP. Questa attività, sottolinea la sentenza, è riservata in via esclusiva al giudice del dibattimento ai sensi dell’art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e rientra nella verifica della regolare costituzione delle parti (art. 484, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Il giudice del dibattimento ha il dovere di curare l’intero iter della rinnovazione: individuare la notifica da rifare, disporne l’adempimento e controllarne l’esito. Trasmettere gli atti a un giudice di una fase precedente per compiere un’attività di propria competenza determina una regressione ingiustificata e contraria al principio della ragionevole durata del processo.
Le Conclusioni
La sentenza in esame riafferma un principio procedurale fondamentale: ogni giudice è sovrano nella fase di sua competenza e deve esercitare tutti i poteri necessari al suo corretto svolgimento. Il giudice del dibattimento non può spogliarsi del compito di sanare i vizi relativi alla costituzione delle parti, restituendo gli atti a un giudice di una fase precedente. Tale comportamento costituisce un atto abnorme che, oltre a generare un conflitto di competenza, pregiudica l’efficienza e la celerità del sistema giudiziario. La decisione della Cassazione serve da monito, tracciando una linea netta sulle responsabilità funzionali e impedendo stalli processuali derivanti da un’errata interpretazione delle norme procedurali.
Chi è competente a rinnovare una notifica nulla dopo che l’imputato è stato rinviato a giudizio?
Una volta che il procedimento è giunto alla fase dibattimentale, la competenza a rinnovare le notifiche del decreto che dispone il giudizio, qualora risultino nulle o irregolari, spetta esclusivamente al giudice del dibattimento.
Cosa si intende per atto abnorme nel processo penale?
Si definisce ‘atto abnorme’ un provvedimento del giudice che si pone al di fuori del sistema processuale, sia perché non previsto dalla legge sia perché comporta una stasi del procedimento o un’indebita regressione a una fase precedente e già conclusa, come nel caso della restituzione degli atti dal Tribunale al GUP.
Può il giudice del dibattimento restituire gli atti al GUP per correggere un errore di notifica?
No. Secondo la Corte di Cassazione, tale restituzione è un’attività non consentita, avulsa dal sistema processuale. Costituisce un atto abnorme perché la rinnovazione delle notifiche è un compito che la legge attribuisce funzionalmente ed esclusivamente al giudice del dibattimento, e delegarlo a un giudice di una fase precedente causa un’illegittima regressione del processo.