Una docente, cancellata dalle graduatorie per non aver presentato la domanda di aggiornamento periodico, ha chiesto il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio precedentemente maturato. Il Ministero dell'Istruzione si è opposto, ritenendo la cancellazione definitiva a causa della chiusura delle graduatorie stabilita dalla legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando il diritto della docente. I giudici hanno stabilito che la trasformazione delle graduatorie in esaurimento vieta solo nuovi ingressi, ma non impedisce il reinserimento di chi era già iscritto ed è stato escluso per una semplice dimenticanza formale. Di conseguenza, i decreti ministeriali contrari sono stati disapplicati.
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