Due docenti, assunti a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione sulla base di una sentenza del TAR che ne ordinava il 'reinserimento' in graduatoria, vedono i loro contratti annullati. Il Ministero si era accorto che i docenti non erano mai stati iscritti in quelle liste, quindi non potevano essere 'reinseriti'. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione del Ministero, stabilendo il principio della nullità del contratto di lavoro pubblico quando stipulato in violazione di norme imperative, come l'assenza del requisito fondamentale dell'iscrizione in una graduatoria ad esaurimento. La precedente sentenza amministrativa non poteva sanare la mancanza del presupposto originario. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato considerato come mai esistito.
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