L'Imputato, condannato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una mancata motivazione sulla severità della pena. Tuttavia, nel precedente giudizio d'appello, la difesa aveva contestato unicamente la colpevolezza dell'uomo, senza sollevare alcuna critica sulla misura della sanzione. La Corte di Cassazione ha chiarito che non si possono proporre per la prima volta in sede di legittimità questioni mai affrontate davanti ai giudici di secondo grado. Per questo motivo, i giudici hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, confermando la condanna e obbligando l'uomo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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