Un gestore del servizio idrico ha richiesto a diversi utenti il pagamento di partite pregresse servizio idrico relative al periodo 2005-2011. I giudici di merito avevano inizialmente annullato le fatture, ritenendo illegittima l'applicazione retroattiva di tariffe integrative. La Corte di Cassazione, pur confermando la giurisdizione del giudice ordinario, ha parzialmente accolto il ricorso del gestore. La Suprema Corte ha stabilito che il recupero dei costi 'ora per allora' è astrattamente legittimo per garantire l'equilibrio economico del servizio, ma solo se riguarda costi imprevisti e imprevedibili al momento della fornitura. Non è invece ammesso addebitare agli utenti errori di gestione o rischi d'impresa. La causa è stata rinviata per verificare la natura specifica dei costi richiesti, ponendo l'onere probatorio a carico del gestore.
Continua »