Una garante ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo per debiti derivanti da contratti di leasing. La Corte d'Appello ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per vizi procedurali, ma ha rigettato nel merito le pretese della garante, compensando le spese di lite tra le parti. La Suprema Corte, analizzando il ricorso, ha confermato che la compensazione delle spese è legittima se basata su gravi ed eccezionali ragioni, come il comportamento processuale del creditore. Inoltre, è stato ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sopravvivono solo le domande riconvenzionali autonome, mentre le mere eccezioni difensive decadono se viene meno l'oggetto principale del contendere. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati.
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