La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta, confermando la durata di sei anni delle pene accessorie fallimentari stabilita dalla Corte d'Appello in sede di rinvio. La difesa contestava la misura della sanzione, ritenendola eccessiva e chiedendone la riduzione al minimo legale in virtù della condotta corretta tenuta dal condannato negli anni successivi. I giudici di legittimità hanno chiarito che, a seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale, la durata delle pene accessorie non deve corrispondere automaticamente a quella della pena detentiva principale. Il giudice di merito conserva infatti un potere discrezionale autonomo per graduare la sanzione in base alla gravità del fatto e alla personalità del reo, rendendo la decisione insindacabile se adeguatamente motivata. L'imprenditore è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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