Il Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo penale, in cui si era costituito parte civile, e del successivo giudizio civile per la liquidazione dei danni. La Corte d'Appello ha riconosciuto un indennizzo parziale, considerando ragionevole una durata di tre anni per la fase civile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Cittadino, stabilendo che il giudizio civile di liquidazione costituisce la prosecuzione di quello penale e che la sua durata ragionevole deve essere di regola pari a un solo anno. Inoltre, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministrazione della Giustizia, confermando che la sospensione feriale dei termini si applica anche al termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione. La causa è stata rinviata per un nuovo calcolo dell'indennizzo.
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