Una società creditrice ha contestato un'ordinanza manoscritta di un giudice, sostenendo che il termine per avviare la causa fosse di 65 giorni e non 45. A causa di questa ambiguità, ha agito oltre i 45 giorni, vedendosi contestare la tardività dalla debitrice. La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul caso di un termine perentorio non intellegibile, ha stabilito un principio chiaro: l'interpretazione della grafia del giudice è una valutazione di fatto, riservata ai tribunali di merito e non sindacabile in Cassazione. Poiché il tribunale aveva letto '45 giorni', il ricorso tardivo della società è stato dichiarato inammissibile, con conseguente sconfitta e condanna al pagamento delle spese legali.
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