L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro una società alberghiera, contestando maggiori ricavi basati sugli studi di settore e su una presunta gestione antieconomica dovuta a perdite ripetute. La società ha fatto ricorso, evidenziando che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati era solo del 17%, una percentuale troppo bassa per giustificare la contestazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che una divergenza del 17% è di lieve entità e non costituisce la grave incongruenza richiesta dalla legge per legittimare l'accertamento. Di conseguenza, i giudici hanno annullato l'atto impositivo, stabilendo che la valutazione sulla gravità dello scostamento spetta esclusivamente ai giudici di merito.
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