Il Condannato, precedentemente giudicato colpevole di simulazione di reato e contraffazione di sigilli, ha proposto un'istanza di revisione basata su nuove prove documentali e dichiarazioni inedite di coimputati. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo le prove non decisive o già note. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'istanza di revisione non deve trasformarsi in un'anticipazione del giudizio di merito. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'inammissibilità per manifesta infondatezza può essere dichiarata solo se l'inattendibilità delle nuove prove è evidente a prima vista (ictu oculi). Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza, rinviando il caso alla Corte d'appello per un nuovo esame.
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