L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per ottenere la riqualificazione del fatto contestato, sostenendo la presenza di un furto con strappo anziché del reato di rapina. Il ricorrente ha lamentato un difetto di motivazione riguardo all'uso della forza, ritenuta diretta sull'oggetto e non sulla vittima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la piena attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa. Tale dichiarazione ha dimostrato chiaramente l'esercizio di una violenza diretta contro la persona, elemento costitutivo essenziale che integra il reato di rapina. La Cassazione ha ricordato il divieto di effettuare una nuova valutazione dei fatti nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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