La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando che la presunzione di evasione fiscale per somme detenute all'estero può essere superata dal contribuente. Nel caso specifico, è stato ritenuto sufficiente dimostrare che i fondi derivavano da un'unica attività lavorativa e che le discrepanze tra dichiarato e versato erano giustificate da rimborsi spese non tassabili. La Corte ha stabilito che la valutazione del giudice di merito, se basata su un'inferenza logica e non su una mera congettura, è insindacabile in sede di legittimità.
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