La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile poiché le doglianze, relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono state ritenute una mera riproposizione di valutazioni di merito, manifestamente infondate. La consegna della sostanza stupefacente, avvenuta solo su invito degli operanti, non è stata considerata una circostanza a favore dell'imputato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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