La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un soggetto condannato per cessione continuata di stupefacenti e per aver diretto una rete di vendita illecita. L'imputato chiedeva la riqualificazione dei fatti nella fattispecie di spaccio di lieve entità, facendo leva sulle singole cessioni inferiori a un grammo di sostanza. I giudici hanno respinto la richiesta, sottolineando che l'attività si inseriva in un'organizzazione strutturata, con pusher stipendiati a tremila euro al mese, veicoli dedicati e alloggi forniti ai collaboratori. La complessità logistica e la diffusività del commercio escludono la natura occasionale della condotta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna e l'aggravante direttiva, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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