L'Imputato, condannato per il reato di furto in abitazione, ha richiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione con reati oggetto di una precedente condanna. Tale condanna era diventata irrevocabile soltanto dopo la scadenza del termine per proporre l'appello principale. La difesa ha presentato la richiesta tramite memoria depositata prima dell'udienza di secondo grado, ma la Corte d'Appello ha omesso ogni decisione sul punto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato. I giudici di legittimità hanno stabilito che la richiesta di continuazione criminosa in appello è sempre ammissibile, anche durante la discussione orale o via memoria, se il giudicato sul precedente reato si è formato successivamente alla presentazione dei motivi originari d'impugnazione. La sentenza è stata annullata con rinvio limitatamente all'applicazione della continuazione per il ricalcolo della pena.
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