L'Imputato, durante un dissidio familiare, rompeva il lunotto posteriore di un'auto parcheggiata sulla pubblica via. Assolto in primo grado dall'accusa di tentato furto, veniva condannato in appello per il reato di danneggiamento aggravato. La difesa proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello che aveva ribaltato l'assoluzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di rinnovare l'istruttoria non sussiste se la condanna in appello deriva da una semplice riqualificazione giuridica dei fatti basata sulle medesime prove e sulle ammissioni dello stesso imputato, senza alcuna rivalutazione delle prove dichiarative. Di conseguenza, la condanna a quattro mesi di reclusione è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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