Un automobilista viene accusato di resistenza a pubblico ufficiale e calunnia. Secondo la polizia, l'uomo era fuggito a folle velocità ignorando i semafori. L'automobilista, invece, denunciava di essere stato fermato dopo un breve inseguimento e picchiato dagli agenti. Il giudice di merito assolve l'imputato, ritenendo inattendibile il verbale della polizia, che aveva omesso l'uso della forza e dello sfollagente (fatto per cui un agente è sotto processo). La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore, confermando l'assoluzione. La Corte ribadisce che la semplice fuga passiva non integra la resistenza a pubblico ufficiale se manca una condotta attiva di pericolo o violenza, e che non vi è calunnia se la denuncia del cittadino si basa su fatti reali e non inventati.
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