Un soggetto, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, si era visto concedere la sospensione condizionale della pena in primo grado. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva revocato il beneficio scoprendo una seconda condanna precedente, di cui il primo giudice non era a conoscenza. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che la revoca della sospensione condizionale in appello non costituisce una modifica peggiorativa della sentenza (reformatio in peius) se basata su elementi ostativi non noti al primo giudice.
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