Un giornalista, imputato per diffamazione a seguito di sue inchieste televisive su presunti legami tra cantanti neomelodici e criminalità, chiede la rimessione del processo. Sostiene che l'ostilità generata dal suo lavoro crei un clima non imparziale. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarandola inammissibile. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: le inimicizie personali, anche se derivanti da un'attività giornalistica di denuncia, non costituiscono quella 'grave situazione locale' esterna al processo, necessaria per giustificare uno spostamento di sede. La difesa basata su presunte ritorsioni va discussa nel merito del processo, non usata per trasferirlo. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese.
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