Un professionista, nominato membro di una commissione di collaudo da un ente pubblico, ha richiesto il pagamento del suo compenso a tale ente. La Corte d'Appello ha negato la richiesta, attribuendo l'obbligo di pagamento alla società concessionaria dell'opera pubblica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, ribadendo che l'interpretazione degli atti amministrativi spetta al giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità, se non per specifiche violazioni di legge che il ricorrente non ha dimostrato.
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