Un imputato è stato condannato per ricettazione, ovvero per aver ricevuto beni di provenienza illecita. Ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la prescrizione del reato, l'insufficienza delle prove e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, poiché non era ancora maturata al momento della sentenza. Ha giudicato inammissibili gli altri motivi, affermando che i giudici precedenti avevano correttamente valutato le prove e giustificato la decisione sulle attenuanti. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, confermando la condanna per ricettazione.
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