In un conflitto tra tribunali, la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza del giudice dell'esecuzione, in presenza di più condanne definitive a carico della stessa persona, spetta al giudice che ha emesso l'ultima sentenza divenuta irrevocabile. Questo criterio, basato sull'art. 665, comma 4, c.p.p., si applica anche quando la questione esecutiva riguarda un solo e diverso titolo, al fine di accentrare la fase esecutiva presso un unico organo giurisdizionale.
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