La Corte di Cassazione chiarisce che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato durante il giudizio di legittimità non può essere contestata davanti al giudice dell'esecuzione. L'unico rimedio esperibile, a determinate condizioni, è quello straordinario per la correzione dell'errore di fatto previsto dall'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che tentava di far valere la prescrizione in fase esecutiva, ribadendo che la valutazione omessa non costituisce un errore deducibile in tale sede, ma semmai un potenziale errore percettivo da correggere con uno strumento specifico, come stabilito dalle Sezioni Unite.
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