Un cittadino condannato in sede penale ha ottenuto il beneficio della sospensione della pena, subordinato però alla restituzione di una somma di denaro alla persona offesa entro termini precisi. A causa dell'inadempimento del versamento, il Giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale. L'interessato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di non essere stato a conoscenza del processo, di trovarsi in difficoltà economiche comprovate dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e contestando la legittimità della condizione risarcitoria. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: le contestazioni sull'obbligo andavano sollevate con l'appello ordinario, mentre l'ignoranza del processo richiedeva la rescissione del giudicato. Inoltre, l'ammissione al gratuito patrocinio non prova automaticamente l'impossibilità oggettiva di pagare. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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