Un lavoratore con qualifica dirigenziale e l'Azienda datrice si sono affrontati in giudizio per pretese economiche reciproche. Dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato una decisione di merito limitatamente alla regolamentazione delle spese, il giudizio di rinvio si è estinto per mancata e tempestiva riassunzione. Successivamente, Il Lavoratore ha intentato una nuova causa chiedendo solo la liquidazione delle spese legali pregresse, invocando l'effetto vincolante della prima sentenza della Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'estinzione del processo e spese legali sono regolate dal principio per cui, estinto il giudizio, non si possono recuperare le spese della causa estinta senza riproporre la domanda principale di merito. Di conseguenza, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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