Un'azienda ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a una dipendente adducendo una riorganizzazione aziendale. La Corte d'Appello ha dichiarato il recesso illegittimo poiché i costi del personale erano già stati ridotti in precedenza con altre uscite, ma ha espressamente escluso la natura ritorsiva del provvedimento. Ciononostante, i giudici di merito hanno applicato la tutela reintegratoria piena, prevista per i casi di nullità. L'azienda ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto le contestazioni datoriali, stabilendo che, in assenza di un motivo ritorsivo o nullo, non è possibile applicare la tutela reintegratoria piena dell'articolo 18. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per determinare il corretto regime sanzionatorio applicabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo di giustificazione.
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