Tre imputati hanno affrontato un processo penale per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del giudizio di secondo grado, i difensori hanno formalizzato la rinuncia parziale all'impugnazione, limitando la contestazione al solo trattamento sanzionatorio ed escludendo le questioni sul merito della colpevolezza. Successivamente, i soggetti condannati hanno proposto ricorso per cassazione, riproponendo i motivi relativi alla destinazione della droga e all'ipotesi di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Suprema Corte ha ribadito che la rinuncia a singoli motivi di gravame fa passare in giudicato i relativi capi della sentenza. Inoltre, la quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito se correttamente motivati. Gli imputati hanno subito la condanna definitiva e il pagamento delle spese.
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