Un condominio contestava la validità di un contratto di fornitura idrica, sostenendo che, essendo la controparte una società in-house di un ente pubblico, fosse necessaria la forma scritta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il requisito della forma scritta del contratto non si applica alle società in-house. Tali società, pur essendo interamente controllate da un ente pubblico, sono soggetti giuridici distinti e autonomi, per cui vige il principio della libertà delle forme contrattuali.
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